➡️LEGGE 219/2017… questa sconosciuta⬅️ Ci si scorda spesso e volentieri della gerarchia delle fonti. Art. 15 PreLeggi: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni (L. 219/2017) e le precedenti (L. 145/2001) o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”. Esistono infatti tre tipi di abrogazione: espressa, quando la nuova legge indica espressamente le disposizioni e/o le norme che si intendono abrogare; tacita, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia; implicita, quando la nuova legge ridisciplina l'intera materia. La Legge 219/2017 ha imposto chiaramente che il consenso/dissenso informato, deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e non fa distinzioni tra i vari trattamenti ed esami eseguiti da un medico, come lo sono anche le vaccinazioni regolamentate dalla stessa, dove leggiamo: “Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. Ma oltre che essere un obbligo per il medico a dare le dovute informazioni, a prescindere da quelle il cittadino ha comunque diritto a: “Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasiaccertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa)”. Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e NIENTE può essere accettato. Il rifiuto a qualsiasi trattamento medico, nella forma scritta del dissenso informato, è un DIRITTO, applicato come previsto da Legge, e non è un’omissione oppure violazione di Legge. Quindi nessuna multa ma nemmeno perdere dei diritti come il lavoro. - SEGUE PARTE 2 -