A cura di Giuliano
Concettualmente il green pass non è certo nato oggi, ne abbiamo scritto qui e qui. Ma vedere certe cose ai nostri giorni, averne coscienza fa male, e quindi la maggior parte delle persone preferisce rifugiarsi nel mondo ovattato raccontato dalle TV e continuare a vivere, nella propria zona di conforto in un artefatto falso senso di libertà e democrazia.
La maggior parte delle persone resta ancora imprigionata in questo infernale meccanismo indotto della delega delle proprie responsabilità. Che non sono da intendere come colpa per qualcosa di mancato ma bensì come assenza di consapevolezza presente nei confronti della propria situazione.
“Non è di mia competenza”, “non è un mio problema” le frasi che spesso si sentono quando si denuncia qualche ingiustizia o abnorme bruttura del sistema.
Ritengo che in tali casi venga a mancare quel tipo di senso di responsabilità che spesso contraddistingue quegli imprenditori, specie della piccola e media impresa (la più devestata dalle politiche scellerate del governo, nda), che una volta rientrati a casa da una giornata di lavoro ritornano sul LORO luogo di lavoro per risolvere qualche problema che non è dipeso dalla loro responsabilità.
Espongo, per intenderci, un paio di esempi esplicativi di vita vissuta:
- Un gestore che ritorna sulla stazione carburanti per attivare il rifornimento Self perché il dipendente se n’è dimenticato per l’ennesima volta.
- Un ristoratore che ritorna al ristorante per chiudere l’acqua dell’impianto mal funzionante nonostante l’avesse chiesto di fare ai collaboratori che hanno mancato.
Oggi gli imprenditori, o meglio i Datori di Lavoro, sono stati, così come i presidi delle scuole nel 2017 (vedi legge Lorenzin), subdolamente coinvolti, facendo leva sul ricatto e la paura, ad esercitare la loro responsabilità alla stregua di novelli kapò.
Sicuramente, come ci saranno quelli che godranno ad infliggere ulteriori disagi e restrizioni ai loro dipendenti, visto che loro hanno fatto tutto giusto ad autocertificarsi, mascherarsi, tamponarsi ed infine a vaccinarsi una volta, due volte poi tre e ancora e ancora perché “non si sa mai”, spero e voglio credere che ci saranno molti, tantissimi altri che vedranno in tutto ciò il limite intollerabile da non superare.
Di seguito voglio dunque scattare una fotografia in 4 punti sulla situazione giuridica, parziale perché da quando è stato dichiato lo stato di emergenza sono stati oltre 700 gli atti normativi relativi alla situazione covid, ad oggi vigente e che prevede l’uso della certificazione verde, altrimenti comunemente denominata green pass ovvero il lascia passare partorito dalle menti malate di questi neo-nazistelli in pectore che si auto-proclamano antifa(scisti).
Dopo il mondo dell’istruzione (vedi Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122) anche quello del lavoro è stato, a distanza di soli 11 giorni, colpito da un altro atto normativo (vedi Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127), atti questi che se confrontati si presentano nella forma e nella sostanza praticamente identici, quasi a testimonianza del fatto che fossero già stati pianificati e programmati da tempo.
Ad oggi la situazione è la seguente:
1. Certificazioni verdi COVID-19
Il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 all’art.1 comma a) chiarisce che le certificazioni verdi COVID-19 sono «le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2».
Nota1: L’Art.4 c.2 lett. e) del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 riporta tutte le modifiche apportate al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 il di cui articolo 9 viene così, al comma 9, modificato:
«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»
Quanto dura?
La domanda in realtà sarebbe retorica visto che l’obietto di lorsignori è quello di rendere permanente entro il 2022 questa “mostruosità giuridica”, parafrasando Agamben1.
Ma ad oggi la situazione è questa: da aprile 2021 sono stati emanati in successione ancora due decreti che hanno modificato la durata della validità del certificato verde.
Tale durata e, inizialmente prevista in 6 mesi (art.3), è stata prorogata prima a 9 mesi ed attualmente, secondo il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (con decorrenza dal 1° settembre 2021), è fissata in 12 mesi – art.5 c. a) – dalla data di completamento del ciclo vaccinale che ad oggi risulta essere di due somministrazioni ) a meno di coloro che hanno visto somministrarsi il monodose Johnson & Johnson per i quali i 12 mesi partono dalla data di prima somministrazione.
Poi per i guariti dalla covid-19 risulta essere di 6 mesi per:
- Per chi ha avuto il primo tampone molecolare positivo documentalmente accertato.
- Per chi ha avuto il Covid entro 14 giorni dalla prima dose di vaccino (Circolare Ministero della Salute n.040711 del 9 settembre 2021).
Risulta invece essere di 12 mesi:
- Per chi ha avuto il Covid dopo 14 giorni dalla prima dose di vaccino o dopo la seconda “a decorrere dall’avvenuta guarigione”.
Tutto questo in base a previsioni di immunizzazione tuttaltro che garantite tanto che diversi:
«gruppi spontanei di guariti di Covid denunciano però un paradosso. Da una parte una circolare del Ministero della Salute dà loro la possibilità di fare il vaccino entro un anno dall’infezione, lasso di tempo in cui quindi sono considerati ancora immunizzati, dall’altra per i guariti dal Covid il green pass è valido solo 6 mesi come se non fossero più protetti dal virus trascorsi 180 giorni dalla malattia.»
continua sulla fonte
Nota2: per rientrare in Italia da un viaggio all’estero occorre fare un test molecolare o antigenico rapido o possedere una certificazione per ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni, anche se si è viaggiato in un Paese europeo che accetta un certificato con ciclo vaccinale non completo (Ordinanza 18 giugno 2021).
2. Certificazione verde sui luoghi di lavoro ovvero la mostruosità giuridica
L’Art.3 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 indica che, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde deve essere esibita, su richiesta, per accedere ai luoghi di lavoro.
Fino al 31 dicembre dunque, dopo non ci sarà più! In fondo anche alcuni giudici in alcune sentenze hanno ritenuto che durante l’attuale stato d’emergenza (tralatro illegalmente dichiarato, vedi qui → https://traterraecielo.live/2021/06/27/nuova-sentenza-del-tribunale-evidenzia-lilleggittimita-dello-stato-demergenza-sanitaria-a-causa-del-covid/ poiché manca qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare lo stato di emergenza sanitaria) posto in essere a fronte della pandemia (ma i veramente dichiarata con atto fomrale dal parte del WHO, vedi immagine) il diritto alla salute è è prioritario rispetto al diritto al lavoro , il primo diritto , sebbene entrambi i principi siano tutelati dalla Costituzione e anche dalla normativa europea.”
Ma dicevano è solo una situazione temporanea. E voi ci credete? Faccio sommessamente notare che:
la Cina abbia annunciato che manterrà i suoi sistemi di tracciamento e di controllo anche dopo la fine della pandemia. Come dovrebbe essere evidente, nel green pass non è in questione la salute, ma il controllo della popolazione e prima o poi anche i tesserati avranno occasione di comprenderlo a loro spese.
fonte
E’ vero che noi non siamo la Cina ma per lorsignori confini e Nazioni non li rigurdano ed oggi da noi il datore di lavoro definisce le modalità operative per la verifica nominando formalmente un novello kapò dell’accertamento del possesso o meno del nazipass.
I lavoratori non muniti di lasciapassare non potranno dunque accedere ai luoghi di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati senza retribuzione di alcun tipo (questa è la genialiata di cui parlava in modo compiaciuto Brunetta nel video soprariportato).
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, al quinto giorno di «assenza ingiustificata» il Datore di Lavoro può sospendere il lavoratore per 10 giorni, più 10 una sola volta e comunque per un massimo di 20 che non vadano oltre il 31 dicembre 2021.
Ma tranquilli perché tali disposizioni sono chiaramente adottate «al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro» (Art.6 Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127).
«Il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all’esigenza di consentire l’accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio» (Circolare del Ministero dell’Interno n.0054914 del 10 agosto 2021).
3. Certificazione verde e privacy
E’ interessante notare come lorsignori specifichino in modo quasi grottesco che la verifica del possesso del lascia passare deve avvenire nel rispetto della privacy del controllato.
Ah! Grazie, grazie davvero farò finta di non vedere che alla base del Green pass vi è un ricatto vaccinale immenso come il sole.
Infatti «l’attività di verifica della certificazione verde non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma» (Art.5 D.p.c.m. del 17 giugno 2021).
Pertanto i soggetti preposti a alla verifica del possesso o meno della certificazione verde, così come anche chiarito da Ministero dell’Istruzione in ambito scolastico con nota n.0001072 del 29/9/2021, «non possono trattare informazioni relative allo stato vaccinale, dovendosi limitare all’accertamento del mero possesso del certificato, senza poter conoscere la condizione alla base del rilascio dello stesso (vaccinazione, guarigione, esito negativo del tampone)».
4. Certificazione verde e DIRITTI
Quì la faccenda si davvero avvincente. I decreti legge fino ad oggi sono stati emanati da un parlamento che, ormai è palese anche ai sassi, si è ridotto a mero esecutore materiale nella loro approvazione per assecondare i desiserata di “organizzazioni e persona che col parlamento hanno a ben poco a che fare” tanto per parafrasare sempre Agamben.
Ciò lo si può ben evincere dal fatto che tali provveimenti normativi sono stati emanati, grazie anche e soprattuto dai voti della falsa opposizione, in palese contrasto coi dettami della tanto decantata Europa che la si esalta solo quando fa comodo a lorsignori. Infatti:
- la Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (CDFUE) – legge vigente equiparata a Trattato (art. 6 T.U.E.) ed al vertice della gerarchia delle fonti UE – riporta all’art. 21 di vietare ogni discriminazione:
“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.”
Inoltre anche:
- La risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 2021 riporta che:
«(…)
7.3 per quanto riguarda la garanzia di una elevata diffusione dei vaccini:
7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sotto pressione per vaccinarsi, se non lo desiderano da soli;
7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;
7.5.2 utilizzare certificati di vaccinazione solo per lo scopo designato di monitorare l’efficacia del vaccino, i potenziali effetti collaterali e gli eventi avversi.
(…)»
E dulcis in fundo:
- il Regolamento UE n. 953/2021 – Considerando n.36 – del Parlamento Europeo vieta la discriminazione fra coloro che hanno ricevuto una o più dosi di “vaccino”, coloro che per vari motivi non hanno potuto riceverlo e coloro che hanno scelto di non essere vaccinati.
«È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate».
Principio richiamato ed espresso anche nella sopracitata Circolare del Ministero dell’Interno n.0054914 del 10 agosto 2021 e nella modifica richiamata in Nota1.
Questo è ad oggi lo stato dell’arte del neo-nazismo all’italiana work’n progress.
La storia non è ancora stata scolpita nella roccia, a dispetto di quanto l’arroganza di lorsignori ha fatto incidere sulle Georgia guidestones e di quanto hanno previsto nei loro programmi visto che entro il 2022 l’UE deve decidere se rendere il pass permanente o meno e questo lo faraà indubitabilmente sulla base della reazione del popolo non certo sulla propaganda mediatica.
Quelli che stiamo vivendo sono i giorni del cambiamento. Possiamo ancora, come collettivo umano, dare un segnale forte ai burattinai che giocano a fare gli dèi affinché capiscano e si regolino di conseguenza che noi altri esseri umani non siamo più quegli schiavi creati per servirli ma abbiamo compreso la nostra insita natura divina e siamo padroni e liberi di decidere del nostro destino.
Non abbiamo bisogno di cani da guardia e pastori che ci nutrono, guidano e macellano per il loro fabbisogno.
E’ finita quell’era.
il 15 ottobre è l’inizio di una nuova rinascita, se solo lo comprendiamo e lo vogliamo.
Si veda qui l’intervista all’Avvocato Mori fatta da Mazzucco e se si legge bene l’art.3 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 si capisce che la proposta dell’avvocato è più che fondata, è scritto nero su bianco nell’atto eversivo istitutivo del nazipass, ma bisogna voler attuare la protesta senza tnti clamori e mal di pancia, si fa e basta.
Personalmente ritengo che la settimana che andrà dal 15 al 22 ottobre, 7 giorni, saranno decisivi per il futuro dei lavoratori, le loro famiglie e le generazioni future comprese.
La malvagità fatta persona in questi fantocci senz’anima che oggi sono al governo potranno solo rallentare il processo di crescita coscienziale della consapevolezza umana, per quanto tempo dovremo ancora subire questi ricatti e vivere da schiavi dipende solo da noi.
Non voglio sminuire il ragionamento citando un film ma in alcuni di essi, come nei migliori libri d’autore, troviamo dei riferimenti che sono più di quel che sembrano.
Fratelli! Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità.
E noi verremo ricordati e giudicati per le scelte che facciamo in questa vita.
I prossimi saranno gli unici giorni dove si avrà un’occasione d’oro di dare TUTTI INSIEME un segnale FORTE ed inequivocabile a quei manichini che scaldano le poltrone del parlamento eseguendo ordini stranieri. Bisogna restare tutti a casa, in qualunque forma lo riteniate opportuno.
La cosa migliore sarebbe presentarsi al lavoro (senza varcare la soglia del “luogo di lavoro”) o rispondere alla comunicazione dell’azienda che informa la novità del nazipass, dichiarando che non si potrà andare a lavorare ed onorare il contratto di lavoro in quanto non in possesso del lasciapassare.
Il massimo che si rischia sono 5 giorni di paga. È un costo accettabile per la tua libertà e quella dei tuoi figli e delle generazioni future?
Note:
Fonti:
– https://www.ilcorriere.it/video/corriere-tv/55798/brunetta-ammette-che-il-green-pass-e-uno-geniale-strumento-di-cattiveria-del-governo-draghi-verso-gli-italiani.html?refresh_ce
– https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
– DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
– DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
– DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/21/226/sg/pdf
– DPCM 17 giugno 2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg
– DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
– Circolare del Miinistero dell’Interno a N. 0054914 del 10.08.2021 https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-08/circolare_green_pass_versione_accessibile.pdf
– Risoluzione del Consiglio d’Europa n.2361 (2021) http://www.europeanrights.eu/public/atti/resolution_2361.pdf
– Trattato di Lisbona (art.6) https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/normativa%20europea/Art.-6-Trattato-di-Lisbona.pdf
– CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=ES
– rettifica considerando 36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953R(01)&from=EN
– DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 https://filolao.edu.it/wp-content/uploads/sites/271/DECRETO-LEGGE-11-SETTEMBRE-2021-1.pdf