Dubito Ergo SumSALUTEStoria di un licenziamento, “causa Covid”
Dubito Ergo SumSALUTEStoria di un licenziamento, “causa Covid”
7 minuti di lettura

Mai attribuire alla malafede ciò che si spiega
adeguatamente con l’incompetenza

(Rasoio di Hanlon)

A cura di Giuliano C.,

O la malfidenza aggiungerei… Un nostro lettore ci ha segnalato, in modo anche dettagliato, la storia di un licenziamento avvenuto sull’onda dei tamponi a tappeto imposti con un falso obbligo in tutte le strutture sanitarie e parasanitarie della Regione Piemonte (ma non solo). Immagino che storie simili nella sostanze siano avvenute e avvengano tuttora in tutta Italia.
Avevamo già anticipato che in qualche modo sarebbero accadute storie simili ed infatti non è trascorso poco tempo che già da settembre assistiamo a questi episodi che viaggiano tra il kafkiano e lo statalismo più totalitario che potessimo immaginare ed il tutto in nome “dell’emergenza Covid”, ma quel che è ancora peggio è che è avallato dalla gente tra ignoranza, paura e codardia.

La vicenda s’è svolta in Piemonte e tutto ha avuto inizio nell’estate 2020 con una delibera della Giunta Regionale piemontese che delinea le “Linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori, anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nella fase di emergenza Covid-19”. Questa propugna lo sviluppo di programmi dedicati alla sicurezza degli assistiti/pazienti […] attraverso la sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza e all’implementazione di interventi e pratiche per la prevenzione dei rischi infettivi; tali attività sono monitorate attraverso programmi regionali e aziendali dedicati e sviluppo di attività misurate da indicatori di struttura e risorse, sorveglianza e controllo.

Naturalmente il documento non parla di “obbligo” di effettuare tamponi “a nastro” tranne nel caso di ospiti in strutture quali le Comunità “mamma/bambino” o i dormitori pubblici. Le ASL si sono attivate per eseguire le direttive della giunta regionale mandando il piano di sorveglianza a tutte le strutture oggetto della DGR.
Il responsabile della struttura dove lavora Martino (nome fittizio) non s’è posto il minimo problema ad avvisare gli operatori tramite email il venerdì pomeriggio per renderli edotti che la mattina del lunedì successivo avrebbero dovuto trovarsi tutti presso la sede centrale per effettuare il “tampone molecolare” (fa fico dire molecolare ormai ci hanno abbindolati con questi paroloni che non hanno senso, leggi qui https://traterraecielo.live/2020/10/09/tamponi-covid-19-una-prassi-sanitaria-non-cosi-scontata/) specificando chiaramente che tale prassi fosse obbligatoria.

Naturalmente malcontento tra i dipendenti per il “breve” preavviso (per non dire altro) i quali tuttavia , tra dubbi e perplessità, effettuano in blocco il tampone anche perché un eventuale diniego verrebbe interpretao male dalla direzione aziendale, con potenziali ed imprevedibili risvolti e per “non rischiare” (si usa sempre questa frase in tutte le circostanze di cui non sappiamo nulla) non poniamoci troppe domande tanto un tampone “non fa male a nessuno”.

Martino decide sul momento di non effettuare il tampone e senza alcun clamore chiede un incontro col responsabile spiegando che, pur consapevole delle priorità aziendali, non riteneva necessario l’effettuazione del tampone (sia naso- che orofaringeo -per bocca, nda) ritenendolo un esame troppo invasivo per la sua persona ma che tuttavia era disposto al test sierologico. Il responsabile risponde che questa cosa non era possibile in quanto non poteva permettersi di “non essere a conoscenza dello stato di salute” dei propri collaboratori e che il tampone avrebbe avuto luogo ogni 15 giorni.

Data la scelta di Martino, la struttura in cui lavora decide di metterlo in sospensione non retribuita in attesa che lui “cambi idea” perché gli si dice, così ha riferito, che tanto alla fine cambierà idea. Inutile dire che Martino ha reso noto la direzione che obbligare chiunque a un qualsivoglia trattamento sanitario necessita di un consenso o dissenso informato da parte della persona che s’intende esaminare ma gli viene risposto molto diplomaticamente: “tutte balle”.
Si verrà a sapere poi che il responsabile avrebbe chiamato l’ASL per chiedere di farsi dare un “foglio” in cui si affermava che i dipendenti erano obbligati a fare il tampone, naturalmente l’ASL avrebbe risposto che non esiste questa cosa e che non potevano farlo e che lui avrebbe dovuto approntare un foglio informativo in merito al’effettuazione del tampone etc….

Martino decide allora di scrivere la seguente lettera – che ho impostato (completa di riferimenti web e allegati) senza riferimenti espliciti ma in modo tale che possa essere riutilizzabile e personalizzabile se a qualcuno può tornare utile – all’attenzione della struttura per cui lavora:

OGGETTO:Contestazione di infrazione disciplinare in merito all’effettuazione di tampone covid-19 in assenza di sintomatologia. Richiesta urgente di chiarimenti.

Io sottoscritto _____ , regolarmente assunto presso ______, inoltro la presente facendo seguito alla Vostra contestazione in oggetto del [omissis] prot.n.[omissis].

Dopo oltre 27 anni di servizio presso di Voi mi sarei aspettato un atteggiamento diverso da parte Vostra in questo frangente che ci vede tutti coinvolti in egual misura visto che, pur rifiutandomi di effettuare il tampone avvalendomi di diritti costituzionalmente riconosciuti, ho proposto al [responsabile] una via diversa attraverso l’esame sierologico essendo conscio dei miei doveri derivanti dall’art. 20, comma 2 lettera i) del D.lgs 81/2008 e di quelli di un datore di lavoro derivanti dalla medesima legge, cercando quindi di non ostacolare il processo innescato dal protocollo anti-contagio per la prevenzione da Covid-19 (rif. DIRMEI 27643 del 2/9/2020 che si allega per comodità espositiva)1.

Tuttavia la mia richiesta non è stata accolta, imponendomi l’effettuazione del tampone, pratica che è avvenuta anche in difformità con quanto previsto ai punti 8 e 12 del “Codice Internazionale di Etica per gli Operatori di Medicina del Lavoro” dell’INAIL Ed.20162 che si allega per comodità espositiva, e come anche indicato all’art.39 c)1 del D.lgs 81/2008. Né mi è stata consegnata alcuna comunicazione del medico competente ex art.41 c)6-bis negando di fatto i miei diritti previsti al comma 9 del medesimo articolo.

Né ritengo di aver contravvenuto, così come mi contestate, l’art.[omissis – trattasi di specifico articolo del contratto di lavoro] visto che ad oggi non esiste alcuna disposizione di legge che imponga l’effettuazione del tampone.

Pertanto Vi chiedo di indicare con urgenza la fonte scientifica e soprattutto giuridica a sostegno della Vostra richiesta dell’effettuazione dell’accertamento sanitario in oggetto in regime di obbligatorietà, visto che la stessa non è, giustamente in linea con la Costituzione Italiana, prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2020, n. 2-18213.

Vogliate dunque chiarire le basi scientifiche e giuridiche da cui avete dedotto l’obbligatorietà nell’affermazione “si rende pertanto necessario prevedere il potenziamento […] della sorveglianza mediante tamponi” (rif. DIRMEI 27643 del 2/9/2020), dal momento che non è in alcun modo chiaro come tale accertamento sanitario possa intendersi come predittivo dell’insorgenza di qualsivoglia infezione di tipo virale, ed i rimedi giurisdizionali o di altra natura per eventualmente opporvisi e parimenti dedurre memorie difensive a mia tutela.

Le libertà personali ed i diritti umani sono tutelati e garantiti dalla costituzione italiana e dalla Carta Dei Diritti Fondamentali Dell’unione Europea (CDFUE altrimenti conosciuta come Carta di Nizza)4, vincolante giuridicamente per l’Italia dal 2009 e per limitarli occorre una legge che rispetti la Costituzione Italiana o un provvedimento della Autorità Giudiziaria e anche se vi fosse normativa di rango primario che imponesse obbligatoriamente il tampone, il principio consensualistico del paziente varrebbe in ogni caso, così come disciplinato anche dalla Legge n. 219 del 22 dicembre 2017. Né, nel caso di specie, può applicarsi la disposizione dell’art. 224bis c.p.p..

Pertanto in difetto di una Vostra comunicazione scritta in tal senso ritengo di non dover subire alcuna limitazione dei miei diritti universalmente riconosciuti, né di essere valutato come ammalato e/o contagioso.

OSSERVO INOLTRE CHE:

Il tampone, come accertamento sanitario, non può essere imposto ed in caso contrario vogliate indicarmi la fonte giuridica o medico scientifica che preveda il contrario, poiché diversamente non è conforme al succitato principio consensualistico, già recepito da anni da pronunciamenti di giurisprudenza costituzionale, e di Corte di Cassazione.

Ricordo che essendo tale accertamento sanitario un atto medico invasivo e pericoloso necessita del consenso informato, termine che trova le sue origini nel processo di Norimberga, quando l’omonimo codice evidenziò il principio dell’inviolabilità della persona umana ovvero la partecipazione di qualunque individuo ad una ricerca scientifica non sarebbe più avvenuta senza il suo volontario consenso.

Richiamo inoltre la Convenzione di Oviedo sottoscritta anche dallo stato italiano ed il succitato art. 224bis c.p.p..

Evidenzio anche che la Corte Costituzionale ha, a tal proposito, affermato che “il consenso informato, quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico” deve considerarsi “principio fondamentale in materia della tutela della salute”, trovando “fondamento negli artt.2, 13 e 32 della Costituzione” (Corte Cost. sent. 438/2008)5. Tale pronunciamento è stato ancora confermato dal Dott. Lavra del OMCEO dell’ufficio deontologico e legale, dell’ordine provinciale di Roma, dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (lettera prot.n.2017/40328 del 10/10/2017 allegata alla presente)6.

Riguardo al vostro provvedimento segnalo inoltre che la “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19” dell’Istituto Superiore di Sanità del 25/6/20207 non prevede in nessun punto l’obbligatorietà di tale pratica sanitaria e riporta che “L’attuale strategia nazionale prevede l’effettuazione di un test diagnostico (tampone) per SARS-CoV-2 solo nei contatti che sviluppano sintomi o segni compatibili con COVID-19”.

Attendo dunque una risposta con urgenza, stante il caso con implicazioni anche di natura economica e lavorativa connesse, come una preclusione all’idoneità lavorativa alla mansione specifica che ad oggi non mi è stata ancora comunicata ai succitati sensi dell’art.41 comma 6-bis del D.Lgs 81/08, considerando che l’art.83 c)3 della legge 34 del 19/5/2020 riporta che “L’inidoneità’ alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può’ in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”, rispetto le quali mi riservo le opportune azioni giudiziarie ricorrendo d’urgenza ex art 700 c.p.c. al Tribunale del lavoro in punto anche di risarcimento danni.

Distinti Saluti

Martino ci ha fatto sapere che in amministrazione, quando hanno letto la lettera, gli hanno detto che se l’avessero inoltrata alla direzione avrebbero dovuto riabilitarlo subito e che probabilmente non sarebbero stati così sprovveduti da voler andare in giudizio.
Tuttavia Martino, salvaguardando con coraggio la propria integrità, ha deciso di non tornare più a lavorare in un ambiente dove ormai non si trovava più in armonia coi colleghi che, tra ipocondrie ed arrogante ignoranza, sembrano assuefatti a una strana droga che gli fa accettare qualunque imposizione. Infatti aveva detto loro che oggi la “richiesta” era il tampone e che domani sarebbe stato il vaccino. E manco a dirlo ci ha da poco fatto sapere che i suoi ex-colleghi si sono fatti tutti vaccinare e molti loro malgrado, ma hanno accettato sotto un non troppo velato “rischio” di non vedersi riconfermare l’idoneità lavorativa.

A questo punto verrebbe a me da dire “tutte balle”.


Per completezza, qui di seguito potete trovare note ed allegati menzionati nella lettera:

5 La Corte Costituzonale dichiarava “l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti)”😮


Ci siamo preoccupati di poter integrare la lettera con un addendum (rivisto ed aggiornato su un documento redatto dal ComiCost) dedicato alle fonti scientifiche di vari studi che motivano la scelta di non effettuare il tampone:

Approfondimenti:
Per completezza di argomento segnaliamo una recente sentenza del Tribunale del lavoro di Ancona in cui si dice che «un mero rilievo diagnostico, assimilabile tutt’al più ad una visita medica e, in tutta apparenza, privo di qualsiasi idoneità ad incidere sulla integrità fisica del lavoratore.». Una grave sentenza nella quale bisognerebbe entrare nel merito della discussione in aula.
Nella disputa tra le parti – dipendente/datore di lavoro – bisogna cercare di trovare sempre un accordo che rappresenti un giusto equilibrio nella contingenza della situazione.
Spero che non faccia giurisprudenza come dicono anche perché il sito web è para istituzionale e credo che tirino l’acqua a l proprio mulino anche perché il ricorrente può opporsi alla sentenza, che non è definitva, ricorrendo in appello.

Fonti:
– https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/piano-regionale-prevenzione

Carogiù

”La saggezza arriva con l’abilità di essere nella quiete. L’essere nella quiete,l’osservare e l’ascoltare, attiva in voi l’intelligenza non concettuale. Lasciate che la quiete diriga le vostre parole e le vostre azioni.“ ~ Eckhart Tolle

3 Comments

  1. Bellissimo articolo, che permette a chi è accorto e sta vivendo situazioni simili, di poter ragionare su come far valere i propri diritti e valutare il prezzo della propria libertà.
    Grazie per i preziosi link e consigli

  2. Purtroppo temo che in molti (al momento sanitari, ma il progetto è estendere l’obbligo a tutta cittadinanza con varie forme di ricatto che la massa inconsapevole accoglierà con entusiastico fervore) si ritroveranno in una situazione simile:

    “9) Nel momento in cui avrò fatto le mie considerazioni sulle risposte da Lei gentilmente ricevute, riguardanti i punti di cui sopra, nel caso decidessi di rifiutare l’offerta del datore di lavoro, che mette a disposizione il vaccino “Pfizer-BioNTech COVID -19”, quali conseguenze potrei avere rispetto al mio contratto lavorativo in questa azienda?

    Cordialmente ringrazio

    (Segue firma)

    Dopo due giorni è arrivata la risposta scritta del medico:

    Buongiorno, le domande poste sono molte e non di semplice risposta. Non essendo un immunologo né uno specialista in igiene e salute pubblica posso darle la risposta all’unica domanda che è di mia competenza, ovvero la numero 9. Nel caso lei decidesse di non sottoporsi al vaccino, al fine di tutelare la sua salute e non di punire la sua scelta, mi vedo obbligato a limitare la sua idoneità lavorativa al contatto con i pazienti. Cordiali saluti.

    Segue firma

    Quindi il “medico competente “ (questa la sua definizione ufficiale) si è dichiarato, per sua stessa ammissione, totalmente incompetente nella materia che ha il compito di gestire.

    Lascio a voi ogni ulteriore commento.

    Massimo Mazzucco”

    fonte e commento da leggere qui https://www.luogocomune.net/21-medicina-salute/5749-il-%E2%80%9Cmedico-competente%E2%80%9D-si-dichiara-incompetente#comments

    la strada della lotta sociale, RIFIUTANDO questo obbligo senza se e senza ma, resta forse l’unica speranza di fare cambiare le cose in tempi brevissimi, dimostrando che, senza sanitari, la sanità semplicemente si ferma.(…)”

Commenti