Il Referendum sulla Legge Lorenzin mira all’abrogazione di alcuni odiosi punti, anche se molti genitori non conoscono ancora il “dissenso informato definitivo”.
Ma andiamo per gradi. Per chi non lo sa ancora, Il 14 novembre 2024 sono stati depositati presso la Corte Suprema di Cassazione quattro quesiti referendari che mirano a modificare la Legge Lorenzin (D.L. 73/2017) in materia di obbligo vaccinale.
I quesiti principali proposti dal referendum:
- Rendere le vaccinazioni raccomandate anziché obbligatorie, eliminando sanzioni pecuniarie.
- Rimuovere l’obbligo vaccinale come requisito per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia.
- Garantire la disponibilità di vaccini monocomponenti ed esonero per immunità acquisita naturalmente.
- Escludere dalla raccomandazione alcune vaccinazioni pediatriche (rosolia, parotite, varicella).
La raccolta delle firme per la presentazione del referendum si concluderà oggi 15 giugno. Alcuni gruppi, che dovrebbero essere d’accordo sulle richieste referendarie, si sono espressi, in modo scettico.
“Le associazioni Comilva Odv ed AsSIS Aps dichiarano il loro rispetto per i principi ispiratori dell’iniziativa, pur mantenendo una posizione critica.
Esprimono preoccupazioni sui rischi di un eventuale insuccesso referendario, sull’influenza mediatica e sul controllo delle istituzioni da parte di poteri scientifici ed economici.
Tuttavia, garantiscono il loro sostegno ai primi tre quesiti in caso di votazione, giudicando il quarto superfluo.”
Fonte: AsSIS Aps
Sono sempre più convinto che il referendum popolare contro la Lorenzin sia un necessario segno di ribellione alla prepotenza della politica corrotta e di una difesa responsabile della salute di tutti i bambini.
Ma appellarsi alla paura e ai rischi di un insuccesso non è nelle mie corde. Abbiamo già visto la paura come viene usata per i fini più o meno nobili.
I quesiti mirano alla libertà di scelta per tutti gli schieramenti dei pro-no-free-vax, quindi non vedo dove sia la questione.
Ma AsSIS ha commissionato un sondaggio1 che vede il 74% dei genitori intervistati essere favorevoli al vaccino (personalmente non faccio più affidamento ai “sondaggi”, da tempo ormai).
Ma per questi, in caso di voto, la situazione rimarrà invariata e potranno continuare a vaccinare come se non ci fosse un domani, a prescindere dall’esito del Referendum sulla Legge Lorenzin: che vinca il ‘Sì’ o che venga mantenuto lo status quo.
Continuando a sguazzare nella loro ignoranza visto che dal sondaggio è emerso che:
“Il 90% dei genitori considera le vaccinazioni fondamentali per la salute del proprio figlio, e l’86,5% ne riconosce l’utilità sociale.
Tuttavia, solo il 34% è in grado di distinguere correttamente quali vaccini sono obbligatori secondo la Legge 119/2017, e appena il 17% sa differenziare tra obbligatori e raccomandati.”
Quando osservo queste beghe intestine su questioni che dovrebbero, al contrario, trovarci tutti uniti verso un obiettivo comune, non posso fare a meno di nutrire profonde perplessità di natura etica.
Credo che sia lecito pensare che chi si oppone a questo referendum rischia di vanificare la notorietà e l’autorevolezza conquistata in anni di battaglia contro l’odiosa Legge Lorenzin.
Senza una vittoria simbolica o concreta, questi potrebbero avviarsi verso un lento declino: associazioni e enti perderebbero visibilità ed eventuali appoggi politici, abbandonati da chi non avrebbe più interesse a sostenere i portavoce di un movimento ormai marginale e incapace di generare un decisivo consenso elettorale.
C’è comunque da dire che il referendum è nato da una richiesta dal basso, senza colori politici di cui si è fatto portavoce il gruppo ALI – Avvocati Liberi ad iniziare dalla raccolta firme.
Ma, per la raccolta online, si registra una bassa adesione. Credo che ciò nasca da una diffidenza e un boicottaggio tout court, ormai diffuso, avverso gli strumenti digitali.
La firma online con la CIE (carta d’identità elettronica), le immagini create con l’IA del sito web, la mappa interattiva per vedere i punti di raccolta firme (ricorda quella dei meet-up di grillina memoria) potrebbero aver creato una certa diffidenza nell’utilizzo di questi strumenti. Oltre ad un’ormai consolidata orticaria verso il meccanismo elettorale in sé.
Tuttavia, a prescindere dal referendum, esiste un modo del tutto legittimo per opporsi legalmente alle disposizioni della legge Lorenzin.
I genitori più accorti ed informati lo sanno fin dall’agosto 2017, quando, durante la conversione parlamentare, l’art. 3-bis è stato inserito nel testo finale dell’odiosa legge.
Sebbene il tentativo di divulgare queste informazioni viene sistematicamente insabbiato dai mass-media e spesso resta ad uso e consumo di gruppi ristretti, quelli che poi vengono definiti gruppi no-vax, sacche di resistenza, negazionisti e così via.
Questa opportunità per le famiglie, rappresentata dall’art. 3-bis, è il “dissenso informato definitivo” nelle vaccinazioni pediatriche.
Questo elemento di attenzione è stato richiamato ancora una volta in un documento dell’Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN) del Ministero della Salute , datato 25 marzo 2024, che chiarisce nel dettaglio le procedure che il personale sanitario deve seguire durante le vaccinazioni pediatriche.
Tra le tante informazioni utili, c’è una novità importante per i genitori: nell’allegato 5.6 “Motivi di esclusione” , a pagina 125, viene prevista la possibilità di registrare il cosiddetto “dissenso informato definitivo” come motivo per cui un bambino non viene vaccinato.

In pratica, a valle dell’iter dei colloqui informativi, se si sceglie questa opzione, il bambino non verrà incluso negli elenchi dei non vaccinati trasmessi dall’ASL ai servizi educativi (asili nido, scuole dell’infanzia).
Questo garantisce che l’iscrizione al nido o alla materna non venga mai revocata , nemmeno in base alle normative vigenti sulla vaccinazione obbligatoria.
Alcuni servizi educativi sembrano ancora non conoscere bene i limiti stabiliti dalla legge: il loro compito si ferma all’art. 3-bis comma 3 della legge 119/2017, con conferma al comma 5.
Non spetta a loro verificare, né richiedere alcunché in merito alle vaccinazioni.
Ma nell’eterno dibattito sulle vaccinazioni obbligatorie della legge Lorenzin e dissenso informato definitivo, quest’ultimo è spesso frainteso, per usare un eufemismo.
In particolare, molti genitori temono che l’esercizio di questo diritto possa causare l’esclusione dei figli dai nidi o dalle scuole dell’infanzia. Ma le cose non stanno così.
Secondo la normativa vigente, e come chiarito nelle linee guida dell’Anagrafe Vaccinale Nazionale, il dissenso informato definitivo – formalizzato presso l’ASL – ha un effetto preciso: il bambino non viene inserito negli elenchi dei non vaccinati che le aziende sanitarie locali trasmettono alle scuole.
Codice 06: indica i soggetti con dissenso informato definitivo alla vaccinazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 del Decreto.
Questo è un punto chiave. Poiché le scuole ricevono solo l’elenco dei minori non in regola senza esonero, prenotazione o dissenso, non possono né sapere né agire contro chi ha espresso dissenso.
Inoltre, la normativa sulla privacy (GDPR e Codice Privacy) vieta la divulgazione ai dirigenti scolastici di dati sensibili, come le motivazioni sanitarie o le scelte vaccinali.
Risultato? Nessuna decadenza dell’iscrizione per i bambini 0-6 anni i cui genitori abbiano presentato un dissenso informato definitivo.
Il flusso informativo si interrompe all’ASL. E la scuola, non avendo ricevuto alcuna segnalazione, non può attivare la procedura di esclusione prevista dall’art. 3-bis della legge 119/2017.
Questa è de iure una tutela, seppur striminzita in quanto imbrigliata nei meandri della burocrazia e dell’ignoranza, tanto sul piano legale quanto su quello etico, che prevede e consente ancora il principio del consenso libero e informato in ambito sanitario.
Purtroppo, questa possibilità – pur prevista dalla normativa – non è sempre applicata correttamente dagli operatori sanitari né conosciuta dalle scuole. Tuttavia, grazie alla diffusione di questo documento ministeriale, molti genitori stanno iniziando a far valere il proprio diritto.
Come procedere allora?
Chi desidera esprimere il dissenso informato può presentarsi al colloquio presso l’ASL senza il bambino, ma munito di una copia cartacea del documento del Ministero della Salute , per facilitare il confronto con il medico vaccinatore.
Può essere utile anche un fermo immagine (screenshot, nda) del sistema informatico ASL nel momento in cui viene selezionato il codice 06 (“dissenso informato definitivo”), come prova dell’avvenuta registrazione che peraltro risulta anche nel FSE (fascicolo sanitario elettronico).
Ora mi preme richiamare ancora una volta, poiché non sembra mai abbastanza farlo, un punto fondamentale:
nessuno può essere costretto a farsi somministrare sostanze mediche, né per sé stessi né per i propri figli, compresi i vaccini!
A mio parere, i vaccini per i bambini sotto i due anni non dovrebbero nemmeno essere previsti. Dopo questa età, possono essere proposti, ma solo su base volontaria e solo dopo aver fornito ai genitori tutte le informazioni necessarie, veritiere e comprensibili.
Il consenso informato è un diritto che la legge riconosce a tutti: va richiesto sempre, sia per gli adulti che per i più piccoli, ogni volta che si parla di vaccini o di qualsiasi altro trattamento sanitario.
Credo fermamente che:
“Tutelare” è informare adeguatamente sulle vaccinazioni, non imporle.
Ma questo è un concetto troppo inviso in certi ambienti.
E il referendum? Beh, se le firme raccolte saranno sufficienti e il referendum si farà non credo ci sia molto da discutere: bisognerà andare in massa a votare SÌ.
- Le tabelle si riferiscono a un’indagine nazionale condotta da Euromedia Research in Italia nel novembre 2024. Sono state intervistate complessivamente 1.000 famiglie con figli di età compresa tra i due mesi e i 16 anni, con un campione stratificato per sesso, età e area di residenza. Il margine di errore statistico è del 3,1%. Ciò consente di ottenere un quadro completo in termini di geografia, reddito, età dei genitori e orientamento politico. ↩︎
fonti:
– https://www.byoblu.com/2025/05/22/referendum-contro-legge-lorenzin-si-firma-fino-al-15-giugno-baglieri-di-lorenzo/
– https://www.assis.it/vaccinazioni-pediatriche-tra-consapevolezza-e-confusione-cosa-pensano-davvero-i-genitori-italiani/
– Linee guida AVN – Ministero della Salute (PDF)
– la truffa delle esclusioni scolastiche Lorenzin
Foto di copertina Dorothe da Pixabay
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LEGGE LORENZIN E GLI ABUSI SULLE “SCUOLE DELL’OBBLIGO” – ESTRATTO DAL NUOVO ARTICOLO SUL FORUM
Purtroppo quello riportato da questa nonna NON è il primo caso isolato. Più volte lo abbiamo ripetuto che non c’è differenze tra nidi ed elementari. Ad entrambi i diversi gradi scolastici (sull’età del minore) va garantito il DIRITTO DI ISTRUZIONE/SOCIALIZZAZIONE/INCLUSIONE. Una volta permesse le esclusioni 0-6 abbiamo dato il via agli abusi sulla fascia 6-16. Questa signora chiede aiuto e Tutela del Diritto Soggettivo, attivo dal 2016 sulla Legge Lorenzin, risponde con semplici azioni che chiunque può fare. Anche una nonna preoccupata. Partiamo dall’inizio. L’obbligo vaccinale coinvolge i minori 0-16 anni A PRESCINDERE DALLA FREQUENZA SCOLASTICA, quindi le ASL possono convocare per la fase di accertamento e sanzionatoria, mentre SOLO l’articolo 3-bis della Legge Lorenzin regolamenta le iscrizioni scolastiche dai nidi fino alle superiori, dove le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione comprendono le scuole che svolgono istruzione generale con:
– Servizi Educativi (nido, mini nido, nido famigliare) e nidi privati e paritari
– Scuola dell’infanzia (statale, comunale, privata e paritaria)
– Elementari
– Medie
– Superiori
Quindi non stupitevi se la scuola anche alle elementari, medie e superiori vi manda la lettera con la richiesta di depositare la documentazione vaccinale. L’art. 3-bis permette a tutte le scuole del Sistema d’Istruzione Nazionale di fare lo scambio dati con ASL, di ricevere la comunicazione di “NON IN REGOLA” del minore e di chiedere il deposito della documentazione.
L’unica differenza è che per nidi e materne IL MANCATO DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE entro il 10 luglio dall’iscrizione (libretto vaccinale, esonero/differimento o formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente) prevede la DECADENZA DELL’ISCRIZIONE, mentre per elementari, medie e superiori il mancato deposito NON prevede la decadenza nè la negazione agli esami. Quindi cosa fare? Noi NON consigliamo diffide o denunce. La cosa più semplice è mettersi dietro la Legge. Quando all’iscrizione vi chiedono il libretto vaccinale basta dire: “L’art. 3-bis non prevede nessuna richiesta vaccinale all’iscrizione.
Depositeremo nei termini e modi indicati, cioè dal 20 giugno entro il 10 luglio”. Cioè non siete voi genitori a non voler acconsentire alla richiesta ma, la stessa E’ ILLECITA ED ILLEGITTIMA.
Per l’art. 3-bis NULLA DI NULLA deve essere richiesto nella fase d’iscrizione, neanche le crocette con “E’ in regola con i vaccini? SI NO”. Quindi dovete far presente che LA LEGGE non prevede che si possa negare l’iscrizione scolastica nè dei nidi e materne ma neanche di elementari, medie e superiori. Qui non c’è la soluzione pronta ma vi diamo le armi per combattere un dirigente che non vuole recepire la norma.
Visto che chiedete una procedura applicabile in loco vedremo di riassumerla in pochi punti precisi che trovate QUI —-> https://www.tuteladirittosoggettivo.it/forum/topic/legge-lorenzin-e-gli-abusi-sulle-scuole-dellobbligo/#postid-432
SIATE CONSAPEVOLI, SIATE LIBERI
Alessandra Ghisla – Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
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