La legge Lorenzin si distingue nel corpus legislativo per il suo utilizzo controverso, nonostante il fine possa avere una logica nella gestione dello stato sociale.
Molte istituzioni usano questa legge per vessare genitori che, nutrendo dubbi sull’efficacia e sicurezza dei vaccini, ritengono erroneamente di dover rispettare un obbligo inesistente.
Purtroppo questa legge è vista come una spada di Damocle da tanti genitori che vengono “informati” solo sula fatto che se non vaccinano i propri figli creeranno nocumento per loro, per la società i nonni fragili, le persone immunodepresse e così via.
Questo accade con un profondo disagio psicologico nel dover interpretare la legge Lorenzin, temendo ripercussioni per decisioni legate alla salute dei propri figli.
L’informazione dal punto di vista legale e praticamente demandata a quei legali e/o consulenti in materia che prendono a cuore la situazione delle famiglie che hanno il coraggio, o che non vedono vie d’uscita, per ovviare a un’imposizione più psicologica che normativa.
Secondo la legge Lorenzin (Legge n. 119 del 31 luglio 2017) la mancata vaccinazione comporta sanzioni amministrative (come le multe) e, per i bambini in età prescolare, l’esclusione dall’accesso ai servizi educativi (come asili nido e scuole materne).
Questo potrebbe essere considerato un vizio di forma poiché una legge che non preveda sanzioni non avrebbe ragion d’essere. In sintesi, da un punto di vista formale, la legge non concede piena libertà di scelta senza conseguenze.
Tuttavia riconosce il diritto al consenso informato come elemento cardine, in conformità con i principi costituzionali e le normative sanitarie.
Ma con l’introduzione, a sei mesi di distanza, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 la tensione tra obbligatorietà e libertà personale non dovrebbe essere più motivo di aspri dibattiti tra obbligo e libertà di scelta.
Nonostante ciò continuano ad evidenziarsi le criticità di una legge che, a mio avviso, è profondamente infame poiché imposta letteralmente sulla pelle dei bambini.
Riporto questa interessante analisi sull’argomento.
➡️LEGGE 219/2017… questa sconosciuta⬅️
Ci si scorda spesso e volentieri della gerarchia delle fonti.
Art. 15 PreLeggi: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni (L. 219/2017) e le precedenti (L. 145/2001) o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”.
Esistono infatti tre tipi di abrogazione: espressa, quando la nuova legge indica espressamente le disposizioni e/o le norme che si intendono abrogare; tacita, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia; implicita, quando la nuova legge ridisciplina l’intera materia.
La Legge 219/2017 ha imposto chiaramente che il consenso/dissenso informato, deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e non fa distinzioni tra i vari trattamenti ed esami eseguiti da un medico, come lo sono anche le vaccinazioni regolamentate dalla stessa, dove leggiamo:
“Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché’ riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Ma oltre che essere un obbligo per il medico a dare le dovute informazioni, a prescindere da quelle il cittadino ha comunque diritto a:
“Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa)”.
Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e NIENTE può essere accettato.
Il rifiuto a qualsiasi trattamento medico, nella forma scritta del dissenso informato, è un DIRITTO, applicato come previsto da Legge, e non è un’omissione oppure violazione di Legge.
Quindi nessuna multa ma nemmeno perdere dei diritti come il lavoro [a buon intenditor poche parole, ndr].
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
E’ un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso/dissenso informato.
Il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente, senza indagarne le motivazioni.
Oltretutto la 219/2017 non è una semplice Legge e non c’è nessuna Legge che può abrogarla visto derivi direttamente dai Diritti Naturali dell’Uomo, voluta dal codice di Norimberga, passando dal codice deontologico medico e dalla ratifica del trattato di Oviedo con Legge 145/2001.
Riportata nella Costituzione europea art. 63-II nel 2004, diventa la DISPOSIZIONE DI LEGGE dell’art. 32 della Costituzione.
L’unico ATTO MEDICO che non prevede consenso/dissenso è il TSO [leggi approfondimento alal fine dell’articolo, ndr] che non riguarda la salute pubblica ma è un fermo amministrativo con sedazione tramite ordinanza del Sindaco con firma di due medici (istruttoria), perchè il soggetto ha infranto la Legge ed è pericoloso per sè e per gli altri.
Si tratta di SICUREZZA PUBBLICA, non salute pubblica.
Già che è stato dichiarato “interdetto”, se dovesse essere ricoverato in psichiatria verrà nominato un tutore che FIRMA per lui il consenso/dissenso ai trattamenti medici proposti.
NON SONO COATTI, il cittadino non è in grado di intendere e di volere e lo Stato interviene.
Che l’obbligo vaccinale sia SOLO politico e non giuridico dovrebbe ormai essere palese a tutti, ma come mai i gruppi di libera scelta non ne parlano?
Con questa Legge avremmo già chiuso la guerra contro il Governo da un po’ ed avremmo risparmiato tante lacrime e sangue dei novax.
Perchè se non conosci i tuoi diritti, fanno alla svelta a farti credere che tu non li abbia.
Infine, durante il periodo “psicopandemico”, l’adozione del TSO da parte delle istituzioni è stata spesso caratterizzata da modalità che appaiono altamente discutibili e, in alcuni casi, persino contrarie ai principi etici e legali, generando indignazione e accuse di condotte criminali.
Ricordiamo il caso di Dario Musso che il 2 maggio 2020 subì un TSO da parte delle istituzioni.
“Dario viene braccato e fermato a Ravanusa (AG) mentre gira in auto gridando con un megafono che “la pandemia non esiste“, magari esasperato dall’oppressione ingiustificata e antidemocratica che grazie ad essa si stava perpetrando.” (continua la lettura su MarioBiglietto.it)
Il caso destò profonda indignazione e Dario scrisse uno sferzante articolo su Playmasternews nel quale dichiarava senza mezzi termini che:
“I medici non vi informeranno mai che le case farmaceutiche che si travestono da angeli di salvezza, prima di farvi iniettare il vaccino, vi faranno firmare un ingannevole documento di consenso che esenta loro e chiunque da ogni forma di responsabilità civile e penale.”
Da questa esperienza ne trasse ispirazione per scrivere un pezzo rap, dato che la musica è una delle sue passioni.
Musso non fu l’unico esempio di prevaricazione e abuso che avvenne durante quel periodo buio e funesto per la ragione umana.
Il marcio strisciante si è manifestato durante il periodo pasicopandemico ma non è sparito né morto, è ancora lì dentro ognuno di noi e soltanto la consapevolazza di saper discernere tra cosa è puro e cosa non lo è potrà darci una chance in un futuro migliore.
All’atto dell’iscrizione, men che meno al rinnovo, NON deve essere richiesto NULLA inerente alle vaccinazioni. Neanche le crocette vaccini SI o vaccini NO. Se sulle iscrizioni cartacee trovate qualche richiesta, barrate con una riga, asterisco sotto e scrivere: “Documentazione (se vi chiedono il libretto) oppure Dichiarazione (crocette od altro) non conforme all’articolo 3-bis della Legge 11972017 e del GDPR Privacy 679/2017”.
Se le iscrizioni sono ONLINE, io vi consiglio di contestare in segreteria e di chiedere un’iscrizione conforme a Legge oppure di scrivere la verità (sei in regola con l’obbligo vaccinale NO) e di mandare contestazione scritta in un secondo momento.
NON DEVONO CHIEDERE NULLA, se non dal 20 giugno al 10 luglio
Eccoci alla fase clou delle iscrizioni scolastiche, sempre sotto l’articolo 3-bis della Legge Lorenzin che NON impedisce iscrizione, accesso e frequenza ai bambini, seppur non in regola con l’obbligo vaccinale vigente. Come sempre vanno divise le competenze dei dirigenti scolastici (acquisizione della documentazione ai fini dell’iscrizione scolastica) da quelle dei funzionari asl/medici vaccinatori…
“La saggezza arriva con l’abilità di essere nella quiete.
L’essere nella quiete, l’osservare e l’ascoltare, attiva in voi l’intelligenza non concettuale. Lasciate che la quiete diriga le vostre parole e le vostre azioni.” ~ Eckhart Tolle
4minuti di letturaE se fossimo una mera variabile in un calcolo matematico che le case farmaceutiche hanno deciso di considerare trascurabile in confronto all'estreme conseguenze cui l'avidità del profitto ha condotto?
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La Fine è qui e non è niente tutti i problemi risolti ma la vita va avanti Hai pregato falsi dèi Volevo molto desiderio soddisfatto era quello che stavo cercando o stavo dormendo Hai pregato falsi dèi Giaccio nel vuoto luce del mattino io so che non so ricomincio a camminare con un sorriso stampato in faccia.